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FACEBOOK, AL VIA LA CENSURA: “RIMOZIONE CONTENUTI DIFFAMATORI”

Per l’Avvocato Ue, possibile obbligo rimozione contenuti diffamatori a livello mondiale

Facebook può essere costretta a ricercare e a individuare tutti i commenti identici a un commento diffamatorio di cui sia stata accertata l’illiceità nonché commenti equivalenti se provenienti dallo stesso utente: è quanto sostiene l’Avvocato generale Ue Maciej Szpun, secondo il quale ‘il diritto dell’Unione invocato non disciplina la questione se Facebook possa essere costretta a rimuovere i commenti a livello mondiale’. Il caso ha coinvolto la deputata alla Camera dei rappresentanti del Parlamento austriaco e portavoce nazionale dei Verdi che ha chiesto ai giudici austriaci di emettere un’ordinanza cautelare nei confronti di Facebook per porre fine alla pubblicazione di un commento diffamatorio.

Il caso ha origine nella condivisione da parte di un utente di Facebook, sulla sua pagina personale, di un articolo della rivista di informazione austriaca online ‘oe24.at’ intitolato ‘I Verdi: a favore del mantenimento di un reddito minimo per i rifugiati’. Tale pubblicazione ha avuto come effetto di creare su Facebook un ‘riquadro anteprima’ del sito ‘oe24.at’, con titolo e un breve riassunto dell’articolo, nonché una fotografia dell’esponente verde Glawischnig-Piesczek. L’utente di Facebook aveva inoltre pubblicato un commento degradante nei confronti della deputata austriava che poteva essere consultato da qualsiasi utente di Fb. Dato che Facebook non avevaa reagito alla sua richiesta di cancellare tale commento, Glawischnig-Piesczek aveva chiesto che venisse ordinato alla società di cessare la pubblicazione e/o diffusione di foto che la ritraessero qualora il messaggio di accompagnamento avesse diffuso affermazioni identiche al commento in questione e/o dal ‘contenuto equivalente’.

Poiché il giudice di primo grado aveva emesso l’ordinanza cautelare richiesta, Facebook aveva disabilitato in Austria l’accesso al contenuto inizialmente pubblicato. La Corte Suprema, investa della controversia, ritenne che le dichiarazioni pubblicate su Faceobook mirassero a ledere l’onore della deputata, a ingiuriarla e a diffamarla. Chiamato a statuire sulla questione se il provvedimento inibitorio possa anche essere esteso, a livello mondiale, alle dichiarazioni testualmente identiche e/o dal contenuto equivalente di cui Facebook non è a conoscenza, la Corte austriaca ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare in tale contesto la direttiva sul commercio elettronico. In base alle norme europee, un ‘host provider’ (cioé un gestore di una piattaforma di social network come Facebook) in linea di principio non è responsabile delle informazioni memorizzate da terzi sui suoi server qualora non sia a conoscenza della loro illiceità. Tuttavia, una volta avvertito della loro illiceità, deve cancellarle o bloccarne l’accesso. Inoltre, la direttiva prevede che a un ‘host provider’ non possa essere imposto un obbligo generale di sorvegliare le informazioni da esso memorizzate o un obbligo generale di ricercare attivamente i fatti o le circostanze che rivelano attività illecite.

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